Whistleblowing
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (Whistleblowing).
Metal Work S.p.A. (di seguito la “Società”) si è dotata del sistema di “Whistleblowing” previsto dal D. Lgs. 24/2023. Di seguito si riporta l’estratto della procedura relativa alle segnalazioni Whistleblowing, sotto pubblicata per esteso in formato pdf.
Soggetto segnalante
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto);
- lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti terzi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società.
Oggetto della segnalazione
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o degli atti nazionali indicati nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme nazionali attuative degli atti dell'Unione Europea relativi ai settori indicati nell'Allegato alla direttiva 2019/1937 (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi).
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ex art. 325 TFUE.
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori menzionati nei punti precedenti
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari
- Condotte (o sospette condotte) illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- Condotte (o sospette condotte) illecite rilevanti in quanto non conformi al Codice Etico, alle policy e alle procedure adottate dalla Società
Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati
Con l’intento di facilitare il segnalante nell’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un elenco di condotte/comportamenti rilevanti:
- violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Società;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l’esercizio delle sue funzioni (e.g. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (e.g. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, enti di certificazione o sponsor o altri soggetti con cui la società intrattiene rapporti di collaborazione;
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, sponsor (e.g. emissione di fatture fittizie, accordi sui prezzi ecc.);
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del rendiconto della Società;
- falsificazione di note spese (e.g. rimborsi “gonfiati” o per false trasferte);
- furti di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti alla Società;
- rivelazione non autorizzata di informazioni confidenziali;
- frodi informatiche;
- molestie.
L’organo deputato a ricevere le segnalazioni
NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati, organizzazioni sindacali nonché da soggetti diversi da quelli sopra specificati.